Droghe e luogo di lavoro

Per legge i lavoratori che effettuano determinate mansioni (che trovate elencate più sotto) sono periodicamente sottoposti a controlli per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il controllo è effettuato dal medico competente aziendale su di un campione di urine che lo stesso medico raccoglie consegnando al lavoratore un’apposita provetta.

Quando

Il test è effettuato di norma una volta all’anno, ma il datore di lavoro può richiedere che sia  effettuato con maggiore frequenza qualora abbia il legittimo sospetto che il lavoratore faccia uso o abuso di sostanze vietate.

Il test è effettuato con immediatezza in caso di incidente sul lavoro. Il luogo e la data dell'effettuazione del test sono comunicati al lavoratore con non più di un giorno di anticipo.

Il lavoratore che non si sottopone al test per giustificato motivo, viene riconvocato entro dieci giorni dal giorno in cui cessa il motivo che ha reso impossibile l’effettuazione dell’esame.

Il lavoratore che non si sottopone al test senza un  giustificato motivo, viene sospeso dalla mansione occupata fino all’espletamento del successivo test che dovrà essere effettuato entro dieci giorni.

In entrambi questi due casi il lavoratore sarà sottoposto, nei 30 giorni successivi a quello dell’effettuazione dell’esame, ad ulteriori  tre controlli a sorpresa.

Test positivo e SERT

Il lavoratore risultato positivo al primo test,  deve essere inviato ai Servizi per le tossicodipendenze della ASL (SERT).

Egli ha però il diritto di chiedere una nuova effettuazione del test presso un  diverso laboratorio (utilizzando uno dei tre campioni di urina raccolti e sigillati durante l’effettuazione del primo test).

Se il SERT accerta, tramite esami di secondo livello, che il lavoratore è un consumatore solo occasionale, il lavoratore sarà reso inidoneo alla mansione per un periodo di sei mesi durante i quali sarà sottoposto periodicamente a controlli. Se i risultati dei test continueranno ad essere negativi, al termine dei sei mesi il lavoratore sarà reso nuovamente idoneo alla propria mansione. Durante questi sei mesi il lavoratore è tuttavia ricollocabile in mansioni che non prevedano l’obbligo di negatività ai test, purché compatibili con la sua esperienza e professionalità; in caso diverso rimarrà assente dal lavoro per sei mesi senza retribuzione.

Se al  contrario  il SERT accerta un vero e proprio  stato di tossicodipendenza, il lavoratore potrà accedere a programmi di cura e riabilitazione con la garanzia  della conservazione del posto di lavoro per il periodo necessario alla riabilitazione/cura.

Nel momento in cui il SERT rilascia certificazione di positiva conclusione del programma terapeutico, il lavoratore prima di rientrare al lavoro sarà sottoposto da parte del medico a controlli periodici per un periodo di sei mesi.

Sostanze

Le sostanze per le quali si cercano tracce nelle urine  sono: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA e  metadone, tuttavia per altre sostanze di più difficile rilevazione nelle urine quali LSD o altri allucinogeni, se sussiste il ragionevole sospetto che il lavoratore ne faccia uso,  il datore di lavoro potrà chiedere che vengano effettuati esami laboratoristici specifici per indagare l’utilizzo di una particolare sostanza anche qualora il primo test abbia fornito un  risultato negativo.

Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite preventive di immatricolazione.

Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari.

Mansioni per le quali è prevista l’effettuazione del test

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrellisti e mulettisti –ndr-).

A cura di Anna Maria Righi

Esperta in Salute e Sicurezza sul Lavoro

Testo aggiornato a giugno 2019