Alcol e luogo di lavoro

Esiste in Italia un provvedimento con valore di legge  finalizzato a contrastare  il  rischio di infortuni sul lavoro causati dallo stato di alterazione provocato dall’abuso o anche  solo dal consumo eccessivo di alcol.

Si tratta del  Provvedimento 16 marzo 2006 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione a quanto disposto dall’articolo 15 della Legge n° 125 del 30/03/2001.

Esso, nell’allegato I  che  qui di seguito si acclude, elenca le mansioni per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Allegato I al Provvedimento del 16/03/2006


ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI  E PER LE QUALI SI DISPONE IL  DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI SOMMNISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE (NEI LUOGHI DI LAVORO).

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

- e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);


3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;


4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;


6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;


7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

- d) personale navigante delle acque interne;

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivià off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;


10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;


11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;


12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;


13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;


14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.


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La norma pare addirittura essere più severa di quanto disposto dal codice della strada per i guidatori esperti.

Il codice della strada prevede infatti, una tolleranza di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue,  esclusi   i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i conducenti con meno di 21 anni ed i conducenti professionali durante il servizio (autotrasportatori, conducenti di autobus, taxisti,...),  per i quali la  Legge 120/2010 ha introdotto il divieto assoluto di presenza di alcol nel sangue.

La norma in esame, invece, non prevede  nessun livello di tolleranza, ma sancisce soltanto il divieto di assunzione per le mansioni sopra citate.

Pertanto se un  lavoratore assoggettato all’obbligo di  divieto di assunzione risulta positivo, anche solo con un livello di 0,3 g./l di alcol nel sangue, significa che potrebbe avere appena assunto delle bevande alcoliche o che sta smaltendo alcol assunto in precedenza (l'alcol è una sostanza che ha dei tempi di eliminazione di circa 1 ora per ogni unità alcolica). L'unità alcolica corrisponde ad un bicchiere di birra da 330 ml, un bicchiere di vino da 125 ml, un bicchiere di aperitivo da 80 ml e uno di superalcolico da 40 ml.

I medici competenti aziendali sono autorizzati dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) ad effettuare controlli per verificare l’assenza di condizione di alcol dipendenza. Tali controlli possono essere effettuati solo se  in armonia con quanto disposto da un apposito dettato di legge che ancora, però, non è stato emanato. In questa situazione di vacatio legis (assenza di normativa specifica) nessun medico aziendale  sa bene se deve o meno effettuare accertamenti. C’è pertanto chi li effettua e chi no.

La Regione Emilia-Romagna, a tal proposito, nel gennaio 2010 ha emanato un documento di indirizzo denominato “Orientamenti per medici competenti  in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza”.

Un lavoratore per il quale venga riscontrata la dipendenza da alcool può accedere ai sensi dell’articolo 15 della Legge 125/01 che rimanda  all’articolo  124  del DPR 309/90, ai programmi di cura e riabilitazione con conservazione del rapporto di lavoro.

Il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro è di tre  anni.

Per quanto riguarda invece i controlli alcolimetrici finalizzati a verificare se un lavoratore incluso nell’elenco di cui sopra  ha assunto alcol durante il turno di lavoro  (pur non essendo un consumatore che abusa di tale sostanza) possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 125/01, dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.

Se la violazione del divieto di assunzione è constatata dall’Organo di  vigilanza il lavoratore è soggetto ad una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di 516 fino a 2582 euro nonché ad eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro (richiamo scritto, multa, sospensione, ecc,).

Marzo 2014

A cura di Anna Maria Righi

Esperta in Salute e Sicurezza sul Lavoro