25 novembre - Le leggi che tutelano le donne

25 novembre - Le leggi che tutelano le donne

- La convenzione di Istambul ratificata dal Senato italiano maggio 2013. La Convenzione prevede il contrasto ad ogni forma di violenza, fisica e psicologica sulle donne, dallo stupro allo stalking, dai matrimoni forzati alle mutilazioni genitali e l'impegno a tutti i livelli sulla prevenzione, eliminando ogni forma di discriminazione e promuovendo "la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne”.

- Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume. L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò) o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

- Legge n. 154 del 4 aprile 2001. Si può denunciare una violenza fino a tre mesi dal suo accadimento. E’ sufficiente presentarsi presso la Questura o presso la sede dei Carabinieri o della Polizia più vicini, con il certificato medico che attesta l’avvenuta violenza. E’ possibile allontanare da casa il coniuge o altro convivente. Se la sua condotta è giudicata pericolosa per l’integrità fisica o morale o per la libertà dell’altro coniuge o convivente o dei suoi prossimi congiunti, su ordine cautelare del Giudice possono essere applicate misure di protezione sociale.

Assegnazione gratuita di un avvocato

Patrocinio a spese dello stato per le cause civili, D.P.R. n. 115 del 30 Maggio 2002. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.).

Violenza sessuale contro i minori

- L'ART. 609 quater del CODICE PENALE come modificato dalla Legge n. 38 del 6 febbraio 2006 definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce “chiunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni 14; non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza”.

Stalking (atti persecutori)

- Riconosciuto con la Legge n. 38 del 24 aprile 2009 che ha convertito in legge il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori nei confronti di una vittima determinata, è punito come reato dall’ART 620bis del CODICE PENALE, introdotto dal medesimo decreto: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ovvero con armi o da persona travisata.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

- ART. 570 CODICE PENALE. Questa norma punisce "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".

Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli

- ART. 572 CODICE PENALE. Questa norma punisce "chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia.